Art. 10.
(Istituto di prevenzione, ricerca e
innovazione per la sicurezza stradale).

      1. È istituito l'Istituto di prevenzione, ricerca e innovazione per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Istituto», che si avvale, per la propria attività, del Centro sperimentale stradale dell'ANAS Spa e che opera coordinandosi con l'Agenzia.
      2. L'Istituto ha come scopo la raccolta di dati sull'incidentalità stradale e la relativa analisi e ha come principali campi di azione:

          a) la raccolta e l'analisi dei principali studi della sicurezza stradale elaborati a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli studi dell'Unione europea;

          b) la raccolta e l'analisi delle pratiche migliori sviluppate a livello internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, volte a migliorare la sicurezza stradale;

 

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          c) la raccolta e l'analisi dei dati di base dei sinistri stradali;

          d) l'investigazione autonoma e approfondita dei sinistri stradali mortali o con feriti gravi al fine di determinarne le cause e di elaborare eventuali contromisure utilizzando le più avanzate metodologie di analisi sviluppate a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

          e) la costituzione, ai soli fini di ricerca, di una banca dati sui sinistri mortali e con feriti gravi.

      3. L'Istituto invia periodicamente alla Consulta un rapporto contenente i principali risultati emersi dallo studio del fenomeno della sinistralità stradale e l'indicazione delle misure elaborate al fine di aumentare la sicurezza sulla strada.
      4. L'Istituto agisce in piena autonomia individuando annualmente i principali settori nei quali concentrare la sua attività di indagine, di ricerca e di analisi.
      5. Alle attività dell'Istituto possono partecipare i principali centri di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di ricerche sulla sicurezza stradale a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea. Altri soggetti, come fondazioni, organizzazioni e associazioni, operanti nel settore della sicurezza stradale, appartenenti al settore pubblico, privato o del privato sociale, possono comunque collaborare con l'Istituto.
      6. Lo statuto e il regolamento dell'Istituto sono predisposti e approvati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e d'intesa con l'Agenzia.